Congedo parentale INPS 2021: importi, quanto dura e come funziona
Il congedo parentale consiste in un’astensione facoltativa dal lavoro concessa ad entrambi i genitori con l’obiettivo di soddisfare eventuali bisogni del bambino. Vediamo insieme quanti giorni di congedo parentale prevede il nostro ordinamento, gli importi della retribuzione e la procedura da seguire per richiederlo.
Il nostro ordinamento ha previsto il cosiddetto congedo parentale, una misura che consente ai genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro per soddisfare i bisogni del proprio figlio.
Il congedo parentale, tuttavia, viene retribuito solamente in determinate circostanze: vediamo insieme quando, la durata possibile dell’astensione dal lavoro e come bisogna fare per domandarlo.
Congedo parentale: come funziona
Il congedo parentale è uno strumento che permette ad un genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino, nei casi in cui queste esigenze siano impedite dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Nello specifico, il congedo consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che viene retribuito solamente in determinati casi.
La Corte di Cassazione ha ribadito recentemente come il lavoratore non debba approfittarsi in alcun modo del congedo per svolgere altre mansioni: in presenza di un abuso del diritto, infatti, il dipendente potrebbe andare incontro al licenziamento.
Congedo parentale: quanto dura?
Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del dodicesimo anno. Ma quanto dura?
La somma dei giorni di permesso usufruiti dal padre e dalla madre non può essere superiore a 10 mesi (che possono salire ad 11 nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso). La durata precisa del congedo, poi, varia in base alla tipologia di occupazione dei genitori:
- 6 mesi per una madre dipendente;
- 6 mesi per un padre dipendente, che salgono a 7 se questo si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- 10 mesi in caso di genitore solo;
- 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino per le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale può essere richiesto anche dai genitori adottivi: i vincoli e la durata sono esattamente gli stessi. In questo caso, però, il congedo decade al compimento della maggiore età del figlio adottivo.
Congedo parentale: gli importi della retribuzione
Gli importi della restribuzione assicurati durante il congedo parentale variano sulla base di determinati fattori.
Per un lavoratore o una lavoratrice dipendenti o autonomi:
- 30% della retribuzione nei primi 6 anni di vita del bambino;
- dai 6 agli 8 anni 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 ai 12 anni igiorni di permesso non sono retribuiti.
Nel caso invece di soggetti iscritti alla gestione separata INPS, fino al compimento del sesto anno la retribuzione è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata. Per le altre fasce di età gli importi sono gli stessi.
Congedo parentale: come richiederlo
La domanda per il congedo parentale va presentata preventivamente all’inizio del periodo di permesso richiesto. La richiesta va inoltrata all’INPS, ma è il datore di lavoro ad anticipare l’importo dell’indennità.
I canali attraverso cui inviare la domanda sono i seguenti:
- portale web dell’Istituto, collegandosi al sito www.inps..it e accedendo all’area dedicata al congedo parentale (previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS);
- Contact Center dell’INPS (numero verde 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile);
- CAF o patronati.