Congedo per gravi motivi familiari: durata, quando spetta e come funziona
La vita non sempre riserva buone notizie o eventi felici, infatti l’ordinamento prevede il congedo dal lavoro per un determinato periodo di tempo per “gravi motivi familiari”. Per questi s’intende un grave evento che colpisce uno stretto familiare o il lavoratore stesso: vediamo i casi e come funziona.
Per gravi motivi familiari è possibile distaccarsi dal mondo del lavoro per un determinato periodo di tempo. Ciò ovviamente esula dalle eventuali ferie o periodi di permesso, in quanto si tratta di congedo per una motivazione che va ledere la salute psicologica del lavoratore.
Ciò è molto utile in quanto, in caso di mancata presenza lavorativa ingiustificata, è possibile che si venga licenziati. Scopriamo come funziona il congedo per gravi motivi familiari.
Congedo per gravi motivi familiari: per quali familiari e per quali eventi
Il periodo di congedo può essere richiesto qualora un parente stretto sia vittima di una determinata condizione o di un evento ben specifico. La normativa elenca quali familiari rientrano nei relativi casi:
- coniuge;
- figli;
- genitori;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle.
Chiaramente, dopo l’introduzione della normativa per le coppie di fatto e le unioni civili, anche questi sono considerati come coniugi.
Gli eventi che fanno innescare il procedimento di domanda sono i seguenti:
- morte di un familiare;
- situazione per la quale è richiesto il proprio impegno per la cura o l’assistenza di un familiare;
- patologia acuta o cronica e nel trattamento sanitario previsto è richiesta la partecipazione del dipendente;
- quando il figlio/a è affetto da una patologia dell’infanzia e dell’età evolutiva il cui programma riabilitativo e terapeutico richiede il coinvolgimento di entrambi i genitori.
Quanto può durare il congedo e come viene retribuito?
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ossia durata e retribuzione nel periodo di congedo, la normativa prevede che il lavoratore dipendente può richiedere un massimo di due anni di congedo lavorativo. Il periodo può anche non essere continuativo, ma frazionato in più segmenti, sempre in accordo con il datore di lavoro.
Per il periodo di congedo richiesto, il datore di lavoro non è tenuto a versare alcuna contribuzione né di versare i contributi al lavoratore dipendente.