Contributi artigiani e commercianti: nuovo modello per rimborso e compensazione
Esonero contributi artigiani e commercianti: disponibile un nuovo modello per la domanda di rimborso e compensazione in caso di eccedenze superiori ai versamenti dovuti per l’intero anno. Vediamo le novità indicate nel messaggio INPS n. 688 dell’11 febbraio 2022.
Esonero contributi artigiani e commercianti: ancora novità sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ma ancora operativa.
Con il messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti su rimborso e compensazione, comunicando la disponibilità di un nuovo modello da utilizzare.
Vediamo nel seguente articolo cosa è importante sapere a riguardo.
Esonero contributi artigiani e commercianti: i chiarimenti dell’INPS
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, in presenza di un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e di reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
L’INPS, a fine novembre dello scorso anno, ha pubblicato gli importi concessi ad artigiani e commercianti. Per i versamenti già effettuati ma non dovuti, grazie all’esonero parziale dei contributi, è stata inoltre prevista la possibilità di procedere con la compensazione o il rimborso.
Con il messaggio numero n. 688 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha chiarito che solo in caso di ulteriori eccedenze di versamento, gli artigiani e i commercianti sono tenuti a presentare domanda di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Rimborso e compensazione: nuovo modello di domanda
Come si legge nella comunicazione dell’Istituto, sul portale istituzionale è stata rilasciata una nuova versione del modello di domanda, accessibile cliccando prima su “Domande Telematizzate” e poi su “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
A tal proposito, l’INPS ha specificato che:
“Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione di cui al paragrafo 2 del citato messaggio n. 4620/2021 eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021”.
Di conseguenza, chi ha già inviato le domande tramite le “Comunicazioni Bidirezionali”, con il riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto, non deve procedere nuovamente con l’invio.