Contributi pensione operai agricoli 2023: le nuove aliquote
L’Inps ha reso note le nuove e aumentate aliquote contributive per le imprese agricole che impiegano lavoratori con contratti di lavoro subordinato. Vediamo insieme quali sono.
Per effetto della legge 146/1997, i contributi Inps per i lavoratori agricoli aumentano anche quest’anno. Infatti, l’aliquota contributiva IVS dovuta agli operai agricoli aumenta ogni anno a causa dell’inflazione e l’obiettivo è ora quello di raggiungere la soglia prevista del 32,2% per la generalità dei lavoratori in modo tale da equiparare la loro pensione a quella della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.
I contributi Inps 2023 per i lavoratori agricoli
Con la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023, l’Inps ha reso nota la somma della contribuzione IVS che le imprese agricole devono versare per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Gli importi aumentano in seguito all’impennata dell’inflazione che si è registrata nel 2022.
Quali contributi aumentano
L’aumento della contribuzione per il 2023, che riguarda solo la parte a carico del concedente, passa dal 20,75% al 21,06%, in quanto la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%).
Considerando l’aliquota base dell’0,11% pagata sempre dall’azienda (che si aggiunge all’aliquota del 20,35%), la contribuzione complessiva IVS nel 2023 arriva a quota 29,90%, così da avvicinarsi all’obiettivo finale del 32,3% stabilito dalla legge.
Retribuzione di riferimento e sgravi
La retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi da versare per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale, prendendo in considerazione un minimale giornaliero che per il 2023 è stato fissato in 48 euro al giorno.
Nel caso in cui la paga superi la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari 52.190 euro nel 2023, l’aliquota contributiva a carico degli operai viene aumentata di un punto percentuale.
Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari, la retribuzione di riferimento rimane, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.
Anche per il 2023 sarà applicata la riduzione degli oneri sociali (ex legge 266 del 2005 e 388 del 2000), secondo cui le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari una riduzione della contribuzione pari allo 0,03% per la tutela della maternità e del 1,34% per la disoccupazione.
Inoltre, nei territori considerati particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati rimangono in vigore le agevolazioni della legge 191/2009, che stabilisce una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.