Sono state rese note le ultime novità riguardanti i contributi a fondo perduto per i commercianti che vendono prodotti sfusi e alla spina. Gli incentivi possono raggiungere la cifra massima di 5 mila euro ad esercente: vediamo insieme chi sono i beneficiari e quali requisiti devono rispettare per accedere al contributo.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato le linee guida relative ai contributi a fondo perduto destinati alle attività che offrono prodotti sfusi e alla spina.
Gli incentivi sono riconosciuti agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura per un importo massimo di 5 mila euro ad attività: vediamo nel dettaglio tutto ciò che serve sapere per potervi accedere.
Contributi prodotti sfusi e alla spina: come funzionano
I contributi a fondo perduto per i prodotti sfusi o alla spina sono riconosciuti agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande dimensione che:
- predispongono all’interno dei propri locali spazi destinati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina;
- aprono nuovi punti vendita destinati esclusivamente alla commercializzazione di prodotti sfusi o alla spina.
L’importo massimo erogabile per esercente è pari a 5 mila euro.
Nel decreto del MiTE pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 ottobre 2021 sono indicate le spese ammissibili:
- costi di progettazione e di realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato alla vendita dei prodotti sfusi;
- spese sostenute per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi, comprese quelle per l’arredamento o l’allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- costi relativi ad iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
Non vengono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori dei prodotti alimentari e dei detergenti venduti.
Gli ulteriori chiarimenti del MITE
Il Ministero della Transizione Ecologica ha inoltre specificato che, per accedere agli incentivi, l’effettività e l’attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:
- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- da un professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del centro di assistenza fiscale.




