Detrazione per ristrutturazione: cosa succede se cessa il comodato
Immaginiamo che il detentore dell’immobile, nella sua qualità di comodatario, abbia intrapreso dei lavori di ristrutturazione. Come funziona la detrazione riconosciuta al 50% per le opere eseguite nel caso in cui il comodato abbia termine?
Nel caso in cui il comodatario abbia realizzato degli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile beneficiare della detrazione al 50% sulle spese da questi sostenute.
Il bonus ristrutturazioni viene infatti riconosciuto anche a chi abbia la detenzione dell’immobile sul quale sono eseguite le opere.
Contratto di comodato e agevolazioni fiscali
Con il contratto di comodato il proprietario (comodante) concede ad altri (comodatario) il diritto a godere dell’immobile, solitamente a titolo gratuito.
In tal caso il comodatario che esegua dei lavori potrà fruire delle agevolazioni fiscali, purché vi sia un contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
E’ il Fisco stesso ad affermare che possono accedere ai bonus edilizi coloro che posseggono o detengono un immobile in base ad un titolo idoneo.
Attenzione! Trattandosi di lavori di ristrutturazione di carattere straordinario, occorre avere il consenso del proprietario, al fine di poter fruire delle agevolazioni fiscali.
Cosa succede in caso di cessazione del comodato
In caso di cessazione del comodato e di restituzione dell’immobile al suo legittimo proprietario, non si ha il trasferimento delle quote residue non ancora fruite dal comodante.
In proposito ricordiamo che, in caso di Bonus ristrutturazioni, il contribuente avente diritto potrà beneficiare di un rimborso Irpef suddiviso in 10 quote di pari importo.
Può succedere, dunque, che al termine del comodato il comodatario non abbia ottenuto l’intero rimborso da parte del Fisco.
In risposta ad un contribuente che pone il quesito il Fisco sottolinea che il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate di spesa residue e non fruite, richiamando quanto disposto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/1998.
Nelle successive dichiarazioni dei redditi il contribuente in precedenza comodatario potrà riportare la voce di spesa sostenuta unitamente al numero della rata corrispondente.
Nulla spetta al comodante nel momento in cui riacquisterà la disponibilità dell’immobile prestato.