Dichiarazione dei redditi 2023: al via il modello 730 precompilato
La stagione per la dichiarazione dei redditi sta per iniziare in Italia. I contribuenti possono compilare la loro dichiarazione precompilata a partire dal 2 maggio e inviarla entro il 2 ottobre, ma possono anche delegare una persona di fiducia per occuparsi delle incombenze fiscali per un periodo fino a tre anni.
A partire dal 2 maggio, i contribuenti italiani potranno consultare la propria dichiarazione precompilata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite un Caf o un professionista abilitato. Tuttavia, non sarà possibile modificare la dichiarazione precompilata fino all’11 maggio.
La scadenza finale per l’invio della dichiarazione dei redditi è il 2 ottobre e il contribuente può scegliere di inviare la dichiarazione in autonomia tramite il web, utilizzando un Caf o un professionista abilitato o delegando una persona di fiducia.
Delegare una persona di fiducia per le incombenze fiscali
Dal 20 aprile è possibile delegare una persona per un periodo fino a tre anni per occuparsi delle incombenze fiscali. Questa opzione può risultare particolarmente utile per coloro che non hanno la possibilità di occuparsi personalmente della propria dichiarazione dei redditi o che preferiscono affidarsi a un professionista del settore.
Il modello precompilato e gli oneri deducibili o detraibili
Il modello precompilato contiene i dati della Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione, i dati dei familiari a carico e i versamenti degli acconti d’imposta effettuati nel 2022.
Inoltre, la dichiarazione precompilata contiene una lista di oneri deducibili o detraibili come spese sanitarie, spese relative a mutui, interventi edilizi, spese funebri, spese per animali, spese previdenziali e assistenziali, spese universitarie o erogazioni liberali a ONLUS.
Il modello 730 e chi può utilizzarlo
Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi da terreni o fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Anche i lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.