Dipendenti pubblici, secondo lavoro: divieti e possibilità
I dipendenti pubblici possono desiderare di svolgere un secondo lavoro per aumentare il reddito, ma il divieto di cumulo di impieghi è generalmente in vigore. Tuttavia, alcune eccezioni consentono l’assunzione di incarichi esterni previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Non tutti i dipendenti pubblici godono di stipendi elevati e molti desiderano aumentare il proprio reddito svolgendo ulteriori attività lavorative.
Sebbene il cumulo di impieghi sia generalmente vietato per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, ci sono alcune eccezioni in cui l’assunzione di incarichi esterni è ammessa e legale. Vediamo insieme.
Secondo lavoro per dipendenti pubblici: il divieto e le eccezioni
Il divieto del secondo lavoro per i dipendenti pubblici è radicato nel principio di esclusività delle prestazioni fornite alla pubblica amministrazione a cui appartengono. L’articolo 98 della Costituzione stabilisce che i pubblici impiegati devono essere al servizio esclusivo della Nazione.
Questa norma sembra essere così rigorosa da non ammettere deroghe o eccezioni, portando alla comune convinzione che i dipendenti pubblici non possano svolgere alcun lavoro come dipendenti nel settore privato. Tuttavia, come vedremo di seguito, ci sono alcune possibilità di flessibilità in tal senso.
Le restrizioni e le autorizzazioni
Quando si tratta del divieto di fare un secondo lavoro per i dipendenti pubblici, la legge delinea chiaramente le restrizioni. Essi non sono autorizzati a svolgere un secondo lavoro che implichi un rapporto retribuito con soggetti privati, anche se gli incarichi sono occasionali e non comportano un rapporto di lavoro stabile o di tipo subordinato.
Nello specifico, la legge stabilisce che “il dipendente non può esercitare commercio, industria, né svolgere professioni o assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società a scopo di lucro”. Tuttavia, questa formulazione normativa lascia spazio a delle eccezioni.
L’autorizzazione preventiva
È prevista un’importante deroga: se il dipendente pubblico desidera svolgere un incarico autorizzato preventivamente dall’amministrazione di appartenenza, allora il secondo lavoro diventa consentito.
Questa autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto e, una volta ricevuta dal dipendente pubblico, costituisce un nulla osta che permette di svolgere l’incarico autorizzato, a condizione che non si ecceda nei limiti di mansioni, compiti e durata stabiliti. In caso contrario, si ricadrebbe nel caso di un lavoro non autorizzato e quindi vietato.
Le modalità di richiesta e le conseguenze
Per richiedere l’autorizzazione a svolgere un secondo lavoro, è necessario presentare una richiesta all’amministrazione di appartenenza.
La richiesta deve includere informazioni dettagliate come il datore di lavoro o il committente, il tipo di incarico, la durata e la retribuzione prevista. Ogni amministrazione ha i propri regolamenti interni che stabiliscono le informazioni specifiche richieste e la gerarchia di persone competenti a prendere decisioni o fornire pareri in merito.