La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.). Vediamo insieme questa breve guida che illustra come funziona la misura, quando dura, gli importi erogabili e la procedura da seguire per richiederne l’accesso.
Con il termine DIS-COLL si fa riferimento all’indennità di disoccupazione concessa mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi con borsa di studio e ai giornalisti con contratto di collaborazione iscritti alla Gestione Separata INPGI.
Lo strumento, introdotto dal decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e reso strutturale dal Jobs Act, può essere richiesto solamente in caso di perdita involontaria dell’occupazione: vediamo insieme tutti i dettagli nella seguente guida.
DIS-COLL: requisiti e a chi spetta
L’accesso alla DIS-COLL è riservato ai Co.Co.Co. non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Hanno diritto a percepire la DIS-COLL anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca e, dal 1° gennaio 2020, i giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI.
Per richiedere l’accesso alla DIS-COLL è necessario essere in possesso di due specifici requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria;
- almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata INPS.
DISC-COLL: gli importi
Gli importi erogabili della DIS-COLL per il 2021 sono i seguenti:
- 75% del reddito medio mensile se questo è inferiore a 1.227,55;
- se il reddito medio mensile è superiore a 1.227,55 euro la DIS-COLL è pari al 75% di 1.227,55 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro.
L’indennità, in ogni caso, non può superare l’importo mensile di 1.335,40 euro. Dal quarto mese di fruizione, inoltre, la DIS-COLL si riduce mensilmente in misura pari al 3%.
DIS-COLL: durata e domanda
La DIS-COLL è erogata mensilmente e per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. La durata massima di fruizione è comunque pari a sei mesi.
La domanda per richiedere l’accesso alla DIS-COLL va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione tramite uno dei seguenti canali:
- attraverso l’applicazione DsWeb accessibile sul portale online dell’INPS;
- servendosi del Contact Center dell’Istituto (803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile);
- rivolgendosi ai patronati o agli altri intermediari dell’INPS.





