Disoccupazione NASpI 2023: a chi spetta e come fare domanda
La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, consiste in un’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il proprio lavoro. Vediamo nel seguente articolo a chi spetta, chi resta escluso dalla misura e in che modo è possibile fare domanda.
La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego, rappresenta un’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari della NASpI 2023 e come presentare domanda.
NASpI 2023: cos’è e come richiederla
La NASpI è un’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione, e viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive dei precedenti quattro anni.
NASpI 2023: a chi spetta
Ecco le categorie di lavoratori che possono percepire la NASpI 2023:
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- apprendisti.
NASpI 2023: chi non può percepirla
Queste, invece, le categorie di lavoratori escluse:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
NASpI 2023: come fare domanda
La domanda per avere la disoccupazione NASpI va inoltrata all’INPS in via telematica e, a pena di decadenza, entro 68 giorni:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Entro i primi 10 giorni di ogni mese l’INPS dà la possibilità di verificare la data esatta del pagamento accedendo al proprio fascicolo previdenziale sul sito web dell’Istituto.