Dispositivi anti abbandono: Iva al 5% se venduti con il seggiolino

Manuela Margilio
  • Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino
02/05/2023

Quando i dispositivi anti abbandono per la sicurezza in auto sono venduti congiuntamente ai seggiolini per il trasporto dei bambini sarà possibile l’applicazione dell’Iva al 5%. Vediamo più nel dettaglio i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Seggiolini, Auto

Con risposta a interpello n. 308 del 28 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che solo in caso di accessorietà del dispositivo anti abbandono il venditore potrà cedere il bene applicando l’aliquota dell’Iva al 5% al posto di quella ordinaria.

Aliquota del 5%: quando è prevista l’aliquota ridotta

La vendita dei seggiolini auto per i bebè rientra tra i beni soggetti ad Iva del 5%. L’Iva ridotta può essere estesa anche ai dispositivi anti abbandono che presentino il requisito dell’accessorietà.

Si tratta di quei dispositivi che hanno lo scopo di migliorare e integrare la funzione stessa dei seggiolini.
Si ricorda che è stato l’articolo 1 della legge 117/2018 a introdurre l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme finalizzato a prevenire l’abbandono dei bambini negli autoveicoli. Tali apparecchiature devono essere conformi ai requisiti tecnici, costruttivi e funzionali fissati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Iva al 5% solo se i dispositivi anti abbandono sono accessori

Facendo riferimento al caso concreto che ha originato i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si segnala che un’azienda specializzata nella realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori per bebè si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per fugare il dubbio in merito all’importo dell’Iva da applicare alla vendita dei dispositivi anti abbandono a tutela dei bambini.

Nel rispondere all’istante l’Agenzia delle Entrate specifica che l’Iva potrà essere al 5% solo in presenza di accessorietà.

Riferendosi ad alcune pronunce Ue sul tema, una cessione dei beni può considerarsi accessoria ad una prestazione principale se effettuata:

  • nei confronti dello stesso destinatario della prestazione principale;
  • direttamente dal prestatore dell’operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese.

Non è tutto. La prestazione accessoria e quella principale devono avere la medesima finalità e deve sussistere un nesso di dipendenza funzionale nonché un rapporto di complementarietà.

Dispositivi anti abbandono venduti insieme ai seggiolini

Seggiolini, Auto

In conclusione, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, se il dispositivo anti abbandono per la sicurezza del bambino è venduto separatamente dal seggiolino, la vendita non può essere considerata accessoria e pertanto l’operazione sarà soggetta ad Iva ordinaria.

L’Iva ridotta, in linea di principio, è un’agevolazione legata esclusivamente all’acquisto dei seggiolini, a meno che gli altri dispositivi di sicurezza vengano acquistati congiuntamente.