Domanda Rottamazione quater: tempistiche e cosa accade dopo l’invio
Entro il 30 giugno sarà possibile presentare la richiesta di definizione agevolata delle cartelle prevista dalla nuova Rottamazione quater. Vediamo nel seguente articolo quali sono le tempistiche e cosa succede dopo l’invio della domanda.
C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per aderire alla nuova Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che si applica ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se precedentemente oggetto di misure agevolative.
Vediamo insieme cosa accade dopo l’invio della domanda di adesione.
Rottamazione quater: cosa succede dopo l’invio della domanda
Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione quater, con scadenza fissata al prossimo 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 settembre 2023, una comunicazione contenente:
- l’eventuale accettazione della domanda, con l’importo totale dovuto a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- le scadenze dei pagamenti, in base alla soluzione rateale indicata durante la presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- l’eventuale rifiuto, con le motivazioni per cui la richiesta di Definizione agevolata non è stata accettata.
Inoltre, dopo la presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata:
- non intraprenderà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive già avviate, a meno che il primo incanto non sia già avvenuto con esito positivo.
I fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda rimarranno in vigore.
Dopo la presentazione della domanda di adesione e per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti “definibili”), infine, verranno sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inclusi nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata.