Ecobonus casa 2023: si può usare più di una volta per il medesimo immobile?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n.143 in merito all’uso dell’ecobonus per più di una volta sullo stesso immobile. Vediamo insieme cosa prevede la normativa di riferimento.
L’ecobonus rientra tra i bonus casa confermati fino al 2024. Si tratta di un’agevolazione applicabile su una serie di interventi che si possono realizzare all’interno della propria abitazione per apportare miglioramenti dal punto di vista energetico.
Ma è possibile usufruire della detrazione duo o più volte per lo stesso immobile? Vediamo insieme.
Ecobonus casa 2023: cos’è
L’Ecobonus è una detrazione pari al 50% per lavori inerenti agli infissi, biomassa e schermature solari e al 65% per le rimanenti tipologie di spese. L’importo di detrazione Irpef aumenta tra il 70% e il 75% nel caso in cui i lavori siano effettuati su parti comuni condominiali che non comportano modifiche volte a ridurre il rischio sismico.
Nello specifico, l’aliquota sale al 70% in caso di interventi e spese di ristrutturazione atti a migliorare l’efficienza energetica e che interessano l’intero involucro dell’edificio, mentre sale al 75% se la riqualificazione energetica è finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.
Uno dei requisiti necessari per richiedere la detrazione per la riqualificazione energetica è che l’intervento sia effettuato su immobili o edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale. L’ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori di riqualificazione su beni strumentali.
Doppia detrazione per lo stesso immobile
È possibile usufruire dell’ecobonus più di una volta per lo stesso immobile, purché siano rispettati i requisiti richiesti e i lavori siano autonomamente distinti.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, tramite l’a risposta all’interpello n.143 del 23 gennaio 2023, presentato da una società di capitali che si occupa di fabbricazione di caldaie e radiatori, nonché di fusione e lavorazione di leghe e metalli.
L’interpello dell’istante
L’istante ha chiesto dei chiarimenti per i casi in cui il medesimo soggetto svolga sullo stesso immobile due interventi distinti ed autonomi, entrambi ammessi all’agevolazione in oggetto, in relazione al calcolo dei limiti di spesa da considerare.
L’istante riconosce che l’art. 16-bis del TUIR, al comma 4, prevede che:
Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Tuttavia, la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 ha specificato che il vincolo di cui al comma 4 appena citato:
[…] non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
La risposta dell’Agenzia dell’Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le disposizioni normative citate dall’istante, ma ha fatto anche presente che nell’interrogazione parlamentare n. 5-03909 del 1° dicembre 2010, il sottosegretario all’Economia, aveva dichiarato che:
l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
Dunque, affinché un intervento sia considerato “autonomo” deve rispettare i seguenti requisiti:
- sussistano degli elementi che lo dimostrino in via di fatto;
- il soggetto abbia correttamente presentato le autorizzazioni, le dichiarazioni e tutti i documenti richiesti al fine di soddisfare gli adempimenti amministrativi in ambito edile.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate fa presente che la normativa che regolamenta l’Ecobonus non prevede dei limiti in merito alle volte in cui uno stesso soggetto possa fruire della detrazione più volte sulla stessa abitazione. Tra l’altro, non prevede neanche che debba necessariamente trascorrere del tempo tra l’esecuzione di due interventi agevolabili ma autonomi tra loro.