Erasmus+: le somme aggiuntive sono esenti da IRPEF?
Le somme aggiuntive erogate dall’università per il programma Erasmus+ sono esenti da IRPEF? Vediamo insieme nel dettaglio cosa ha risposto in merito l’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello numero 171 del 6 aprile 2022.
Erasmus+: le somme aggiuntive sono esenti da IRPEF?
La domanda è stata posta da un ateneo che finanzia con ulteriori fondi aggiuntivi, rispetto a quelli del programma europeo, l’iniziativa per gli studenti. A tal proposito l’istante chiarisce:
Il finanziamento infatti viene calcolato sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni che, causa pandemia, ha subito una drastica riduzione. A causa dell’aumento del numero dei partecipanti nel 2021/2022 e del conseguente aumento del numero di mensilità necessario per coprire queste richieste, il fabbisogno è superiore al finanziamento realmente messo a disposizione per il programma Erasmus+ da parte della Commissione Europea.
Erasmus+: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ci sono tuttavia delle eccezioni, per le quali è prevista l’esenzione IRPEF, e per quanto riguarda l‘Erasmus, l’articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, ossia la Legge di Bilancio 2016, prevede che:
Per l’intera durata del programma “Erasmus +”, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
Tuttavia, per quanto riguarda le somme aggiuntive, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che:
[…] le somme corrisposte dall’Università Istante con fondi propri e da integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997).