Errori o omissioni nella Dichiarazione dei Redditi 2023: cosa succede
Può capitare di accorgersi di aver commesso errori o di aver omesso dei dati nella Dichiarazione dei Redditi solamente dopo averla inviata. Vediamo quali sono le conseguenze, le sanzioni in cui si incorre e cosa si può fare per rimediare.
Cosa succede se si commettono degli errori nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi? Quali sono le sanzioni previste e come è possibile rimediare?
Scopriamolo insieme in questo articolo.
Errori nella Dichiarazione dei Redditi: cosa fare
Il meccanismo che permette di rimediare a questa situazione è quello del ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie nella Dichiarazione dei Redditi. Tramite il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse, il contribuente può evitare di vedersi recapitare multe più elevate.
Le sanzioni
In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni amministrative ridotte da pagare sono pari:
- ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.