Esenzione IVA , chiarimenti AdE: a chi spetta

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
11/05/2023

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione IVA per i corsi di formazione di lingua inglese, specificando le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione. La mera presenza di insegnanti temporanei non è sufficiente per ottenere l’agevolazione fiscale. 

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni riguardo ai requisiti necessari per ottenere l’esenzione IVA per le attività di natura educativa e didattica. La recente risposta all’interpello numero 321 del 9 maggio 2023 si concentra sui corsi di formazione di lingua inglese.

Affinché l’esenzione sia applicata, è fondamentale verificare che l’attività sia di natura educativa o didattica e che sia erogata da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. La semplice presenza di insegnanti temporanei non garantisce l’accesso alla tassazione agevolata.

Condizioni per l’applicazione dell’esenzione IVA

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L’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli sulle condizioni necessarie per ottenere l’esenzione IVA nei corsi di formazione di lingua inglese. La risposta si basa sull’interpello numero 321 del 9 maggio 2023 e riguarda una società che possiede i requisiti per beneficiare dell’esenzione IVA, ma che presta servizi a soggetti che non soddisfano i requisiti.

L’Agenzia richiama l’articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA, che recepisce la Direttiva IVA, e sottolinea che l’esenzione si applica alle prestazioni educative e didattiche, comprese formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, erogate da istituti o scuole riconosciuti.

Applicazione dell’esenzione IVA nei corsi di inglese

L’applicazione dell’esenzione IVA nei corsi di inglese richiede il rispetto di specifiche condizioni, come precedentemente indicato nei documenti di prassi. Nel caso specifico, la società può beneficiare dell’esenzione IVA in base alla circolare numero 22 del 2008 sull’articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto IVA.

I requisiti da rispettare

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’esenzione si applica solo alle attività educative e didattiche esplicitamente riconosciute. È fondamentale valutare se le attività svolte corrispondano a quelle di insegnamento per le quali la società ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione IVA. La mera messa a disposizione di insegnanti temporanei, che svolgono compiti di insegnamento sotto la responsabilità dell’istituto, non rientra nella definizione di “insegnamento” secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Prestazioni verso altri soggetti

Le prestazioni rivolte ad altri soggetti possono beneficiare dell’esenzione fiscale solo se rispettano i requisiti previsti e non consistono nella mera messa a disposizione di docenti. I soggetti che hanno ricevuto le prestazioni dall’istante non possono beneficiare dell’esenzione IVA in quanto non soddisfano i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione.