Esonero contributivo turismo, commercio e cultura: domande e come funziona
C’è tempo fino al 10 dicembre prossimo per richiedere l’esonero contributivo disposto dal decreto Sostegni bis per i settori del turismo, del commercio, della cultura e dello spettacolo, tra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica. Vediamo nel dettaglio quando si può accedere all’agevolazione e come fare domanda.
I datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, possono beneficiare dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis.
La circolare INPS n. 169 dell’11 novembre 2021 ha indicato le novità sulla modalità di richiesta dell’agevolazione e sulle condizioni da rispettare per potervi accedere: vediamole meglio insieme.
Esonero contributivo: a chi spetta
Possono richiedere l’esonero contributivo disposto dal decreto Sostegni bis i datori di lavoro privati delle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, riconosciute dai codici ATECO indicati nell’allegato 1 della circolare INPS n. 140/2021.
A questi si vanno ad aggiungere ulteriori codici, come precisato dalla circolare n. 169 di ieri 11 novembre, a patto che abbiano utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021:
- 91.01.00, attività di biblioteche e archivi;
- 91.02.00, attività di musei;
- 91.03.00, gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.04.00, attività degli orti botanici e delle riserve naturali;
- 93.21.00, parchi di divertimento e parchi tematici;
- 59.14, attività di proiezione cinematografica.
Esonero contributi: le condizioni da rispettare
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo è richiesto:
- il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- il rispetto delle specifiche condizioni poste dal decreto Sostegni bis, come il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021 (il divieto opera fino alla suddetta data anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente e con riferimento all’intera matricola aziendale);
- il rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’esonero contributivo previsto nel decreto Sostegni bis è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti, eccetto:
- l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”;
- i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione con esonero totale per sei mesi.
Esonero contributi: come fare domanda
La circolare INPS n. 169 ha indicato anche le linee guida per la presentazione della domanda di accesso all’esonero contributivo, che è possibile inoltrare fino al 10 dicembre 2021.
La procedura, esclusivamente in via telematica, è disponibile nel “Portale delle agevolazioni” sul sito dell’Agenzia delle Entrate (modello SOST.BIS_ES).
Nel modulo di domanda è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni:
- codice fiscale e matricola aziendale dell’impresa che intende fruire dell’esonero;
- dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al paragrafo 2 della circolare INPS n. 169.