Ex bonus Renzi 2023 novità: chi non deve presentare domanda
Il bonus Irpef, conosciuto anche come ex Bonus Renzi, è stato introdotto nel 2021 come sostegno al reddito di alcune categorie di lavoratori. A partire da questo mese è stata introdotta un’importante novità per alcuni beneficiari.
Il bonus Irpef (ex bonus Renzi) consiste in un contributo in busta paga che può arrivare a un massimo di 120 euro mensili e un massimo di 1200 euro annui.
A partire da martedì 14 febbraio, chi percepisce l’indennità mensile di disoccupazione Naspi non dovrà più presentare domanda per accedere al trattamento integrativo.
Vediamo insieme nel dettaglio.
Bonus Irpef: chi non deve più fare domanda
Da martedì 14 febbraio, chi percepisce l’indennità mensile di disoccupazione Naspi, acronimo di “nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego”, non dovrà presentare domanda per accedere all’ex bonus Renzi, dato che sarà riconosciuto automaticamente dall’Inps. Sarà, infatti, l’Istituto a ricalcolare il reddito presunto, in base alle sole prestazioni erogate dall’istituto previdenziale.
Cos’è il bonus Irpef
Il bonus Irpef è stato introdotto come sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel 2021 e nel 2022 la platea di beneficiari è stata ridotta tramite una modifica delle soglie di reddito che stabiliscono il diritto alla retribuzione.
Quali sono i requisiti d’accesso
Infatti, fino al 2021 il contributo è stato erogato ai lavoratori con redditi fino a 40 mila euro, ma a partire dal 2022 è stato concesso soltanto a quei lavoratori con redditi inferiori ai 28 mila euro.
Nello specifico, se la somma di alcune detrazioni, come per reddito da lavoro dipendente e assimilari, è superiore all’imposta lorda, allora il bonus è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro annui (100 euro al mese) determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Chi sono i beneficiari
Il bonus Irpef spetta a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendenti e redditi assimilati, quali:
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori in cassa integrazione: con CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno
- ordinario ed assegno di solidarietà;
- collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
- stagisti e tirocinanti;
- percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio;
- lavoratori socialmente utili;
- sacerdoti;
- disoccupati in regime di indennità NASpI;
- disoccupati in regime DIS-COLL;
- disoccupati agricoli;
- lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;
- lavoratori in congedo di paternità.