Forfettari: le nuove regole per la fatturazione elettronica dal 2024

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
19/10/2023

Nelle fatture elettroniche, i contribuenti forfettari devono seguire specifiche norme, indicando il regime forfettario. Le operazioni attive e passive implicano diverse regole fiscali, mentre la fatturazione elettronica offre un vantaggio di riduzione dei termini di accertamento per pagamenti tracciabili superiori a 500 euro.

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Nel caso delle fatture elettroniche, è necessario utilizzare il formato XML e seguire le disposizioni dell’articolo 21 del DPR n. 633/72. All’interno del formato XML, è fondamentale dichiarare l’applicazione del regime forfettario. Questi adempimenti sono solitamente gestiti dal software di fatturazione elettronica, ma richiedono una configurazione precisa.

Operazioni attive: regime di non imponibilità IVA

Fattura

Quando si effettuano operazioni attive, la fatturazione elettronica prevede l’applicazione del regime di non imponibilità IVA secondo l’articolo 8 del DPR n. 633/72.

Le operazioni possono essere documentate tramite fattura analogica o elettronica utilizzando il codice natura N2.2 (altri casi di operazioni non soggette).

Se si forniscono servizi generici a un cliente estero, vige l’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, che implica l’emissione di una fattura senza addebito dell’imposta. In questi casi, l’e-fattura deve contenere indicazioni specifiche a seconda del tipo di committente.

Operazioni passive e autofatturazione

Nei casi in cui i contribuenti forfettari ricevano servizi da soggetti con sede in paesi dell’Unione europea, è richiesto un processo di autofatturazione.

Questo implica l’integrazione della fattura ricevuta. La relativa IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’operazione utilizzando un Modello F24 con il codice tributo 6099 e l’indicazione del mese dell’operazione.

Riduzione dei termini di accertamento

La fatturazione elettronica offre un beneficio aggiuntivo: la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale.

Questo incentivo richiede la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, effettuati e ricevuti, attraverso vari mezzi come bonifici, carte di debito o credito, o assegni non trasferibili.