Fringe benefit fino a 3.000 mila euro: serve l’autocertificazione?
Il decreto Lavoro aumenta l’esenzione fiscale per i Fringe benefit a 3.000 euro, ma questa soglia si applica solo ai dipendenti con figli a carico. È richiesta un’autocertificazione per beneficiare dell’esenzione.
Il Decreto Legge 48/2023, noto come decreto Lavoro, ha introdotto importanti modifiche per l’esenzione fiscale e contributiva dei Fringe benefit, cioè i beni e servizi forniti dalle aziende ai dipendenti. Questa normativa ha sollevato il limite di esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro, consentendo ai lavoratori di non pagare l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e i contributi INPS fino a tale importo.
Decreto Lavoro: aumento della soglia di esenzione fiscale e contributiva
Il decreto Lavoro ha portato da 258,23 euro a 3.000 euro l’importo dei Fringe benefit entro il quale i dipendenti non devono versare né l’Irpef né i contributi INPS nella propria busta paga. Questo significa che i lavoratori possono beneficiare di beni e servizi offerti dall’azienda senza subire impatti fiscali e contributivi fino a tale limite.
Limitazione della soglia ai dipendenti con figli a carico
Tuttavia, la soglia di 3.000 euro si applica solo ai lavoratori dipendenti che hanno figli a carico. Questa restrizione è definita nell’articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e riguarda sia i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti che i figli adottivi o affidati.
Requisiti per essere considerati “a carico”
Per rientrare nella categoria dei dipendenti con figli a carico, i figli devono avere un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (netti degli oneri deducibili). Questa condizione si applica a tutti i membri della famiglia, compresi i figli. Inoltre, anche i figli di età non superiore ai 24 anni con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro (netti degli oneri deducibili) sono considerati fiscalmente a carico, indipendentemente dalla suddivisione delle spese tra i genitori.
Ulteriori dettagli sul limite di reddito
È importante notare che all’interno del limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) devono essere considerate anche alcune somme che non sono incluse nel reddito complessivo soggetto a Irpef. Queste includono:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- e così via.
Presentazione dell’autocertificazione
Il decreto Lavoro richiede che l’esenzione fiscale e contributiva rinforzata sia subordinata non solo alla presenza di un figlio a carico, ma anche alla presentazione di un’autocertificazione da parte del lavoratore al datore di lavoro. In questa dichiarazione, il lavoratore attesta di avere diritto all’esenzione indicando il codice fiscale dei figli.
A breve potrebbero essere fornite indicazioni ufficiali da parte dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate che chiariranno meglio le modalità per presentare la dichiarazione richiesta dal decreto Lavoro.