ICI, riduzione per immobili inagibili o inabitabili: serve fare domanda?
La decisione della Corte di Cassazione conferma che la riduzione del 50% dell’ICI per immobili inagibili o inabitabili non richiede una nuova richiesta annuale da parte del contribuente. Tuttavia, è fondamentale che l’ente impositore sia a conoscenza dello stato di inutilizzabilità dell’immobile.
La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di richiesta di riduzione del 50% dell’ICI per immobili inagibili o inabitabili, se lo stato di inutilizzabilità persiste oltre l’anno in cui è stata effettuata la richiesta, non è necessario presentare una nuova domanda per usufruire della riduzione negli anni successivi. Tuttavia, è fondamentale che l’ente impositore sia a conoscenza della persistente inutilizzabilità dell’immobile.
Riduzione IMU: il principio di diritto
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza, la n. 19665 dell’11 luglio 2023, in cui ha stabilito un chiaro principio di diritto in materia di riduzione dell’ICI. Tale principio riguarda i casi in cui un immobile risulta inagibile o inabitabile.
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione
Il caso in questione riguardava un ricorso presentato dall’amministrazione comunale avverso la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la riduzione del 50% dell’ICI su un immobile a causa della sua inagibilità e inabitabilità.
Il Comune ha contestato questa decisione sostenendo che la riduzione poteva essere applicata solo per gli anni in cui era stata presentata una specifica richiesta da parte del contribuente.
Il principio di collaborazione e buona fede
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in base all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, l’ICI deve essere ridotta del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e non effettivamente utilizzati.
Tuttavia, la riduzione può essere applicata anche in assenza di una richiesta specifica da parte del contribuente, quando lo stato di inagibilità è noto al Comune. Questo principio si basa sul concetto di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente.
La conoscenza dell’ente impositore e l’effetto sulle riduzioni future
La Corte di Cassazione ha stabilito che se l’ente impositore viene a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la riduzione dell’ICI non può più essere riconosciuta al contribuente. Di conseguenza, il contribuente sarà tenuto a pagare l’imposta nella sua interezza per gli anni successivi.
Accertamento dei fatti
Spetta al giudice di merito valutare e accertare l’esistenza e la persistenza dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, sulla base delle prove fornite dal contribuente. Allo stesso tempo, il giudice deve considerare l’eventuale ripristino dell’agibilità o abitabilità dell’immobile, di cui l’ente impositore sia venuto a conoscenza.