IMU 2023, ecco le novità: cosa cambia?
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune novità relative all’IMU, l’Imposta Municipale Unica dovuta per il possesso di immobili diversi dalla prima casa, aree edificabili e terreni agricoli. Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
Dal 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore le novità sull’IMU introdotte dalla Manovra. La modifica principale riguarda la modalità di calcolo, con le aliquote che fino allo scorso anno venivano confermate in automatico di anno in anno, in assenza di diversa delibera entro i termini stabiliti.
Ma vediamo nel dettaglio tutte le principali novità a riguardo.
IMU 2023: tutte le novità
La principale novità in ottica IMU riguarda le modalità di calcolo dell’acconto. Da quest’anno, infatti, l’importo non viene equiparato a quello dell’anno precedente, ma è necessario fare riferimento all’aliquota minima nazionale, rimandando a conguaglio il versamento dell’eventuale somma dovuta per l’aliquota deliberata dal proprio Comune entro ottobre 2023. Resta comunque confermato il potere dei Comuni di stabilire l’aliquota da applicare entro i massimali stabiliti dalla legge.
IMU 2023: le novità sugli esoneri
Altra novità riguarda la lista degli immobili esenti dal pagamento dell’IMU. Dal 1° gennaio 2023, infatti, vengono ricompresi anche tutti i fabbricati occupati illecitamente da terze persone.
L’esenzione è valida solo per i mesi dell’anno in cui il fabbricato si trova occupato abusivamente, e non è automatica: è necessaria prima una denuncia all’autorità giudiziaria competente, in seguito alla quale è possibile fare domanda di esenzione al Comune in cui si trova il fabbricato. Nel momento in cui l’immobile viene liberato dall’occupazione abusiva, bisogna comunicare allo stesso Comune l’avvenuta cessazione del diritto all’esenzione
Tutti gli immobili soggetti ad esenzione
Di seguito la lista completa dei fabbricati soggetti ad esenzione IMU:
- adibiti ad abitazione principale, purché appartenenti a categoria catastale non di lusso (quindi diversi da A/1, A/8 e A/9). Esenti anche le loro pertinenze, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- con destinazione ad usi culturali;
- destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- di proprietà della Santa Sede;
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto;
- occupati abusivamente da terzi soggetti.