L’IMU rappresenta un tributo importante per i possessori di immobili, ma in caso di mancato pagamento da parte del possessore deceduto, gli eredi possono fare ricorso al ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione.
L’IMU, l’Imposta Municipale Unica, è un tributo dovuto dai possessori di immobili, inclusi proprietari e titolari di diritti reali come usufrutto o enfiteusi. Questa imposta, a carico dei comuni, è suddivisa in acconto e saldo, con scadenze rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.
Tuttavia, cosa accade se il possessore dell’immobile deceduto non ha provveduto al pagamento dell’IMU? Gli eredi possono ricorrere al ravvedimento operoso per risolvere la situazione.
Come funziona il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso rappresenta un’opportunità per correggere volontariamente le violazioni fiscali prima che l’Amministrazione Fiscale le contesti. In caso di IMU non pagata, il ravvedimento permette di regolarizzare la situazione e procedere al pagamento delle somme dovute, inclusa una sanzione ridotta e gli interessi.
Il ravvedimento operoso prevede il pagamento di tre componenti: l’imposta omessa, ossia l’importo dell’IMU che sarebbe dovuto inizialmente, una sanzione ridotta in base al periodo in cui si effettua il ravvedimento e gli interessi al tasso legale annuo, calcolati in base ai giorni di ritardo nel pagamento.
Responsabilità degli eredi
La responsabilità del pagamento dell’IMU grava sugli eredi o sui legatari che hanno acquisito l’immobile per successione, sia testamentaria sia legittima, nel caso in cui il possessore deceduto non abbia provveduto al pagamento. Spetta quindi agli eredi o ai legatari, una volta a conoscenza della situazione, regolarizzare la posizione del defunto per evitare eventuali problematiche con l’amministrazione fiscale.
Esenzione della sanzione per gli eredi
Un punto importante da sottolineare riguarda la sanzione applicata. In caso di ravvedimento operoso o ricevimento di un accertamento, gli eredi non saranno tenuti a pagare la sanzione, ma soltanto gli interessi. La sanzione è, infatti, un obbligo “personale” e pertanto non può essere trasferita ad altri soggetti, inclusi gli eredi, come previsto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
Conferma dell’Agenzia delle Entrate
La questione dell‘intrasmissibilità delle sanzioni è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/E del 2015. Questa direttiva ribadisce che la sanzione è riferibile esclusivamente alla persona fisica responsabile dell’infrazione e non può essere addebitata agli eredi o a terzi. Questa conferma offre sicurezza agli eredi riguardo alle loro responsabilità in caso di IMU non pagata dal defunto.



