IMU terreni agricoli 2021: esenzioni e come si calcola
Il prossimo 16 dicembre scade il tempo utile per procedere al versamento del saldo IMU 2021 sui terreni agricoli, dopo l’acconto già pagato entro il 16 giugno scorso. Vediamo i soggetti obbligati al pagamento e quali sono le esenzioni e la modalità di calcolo dell’importo dovuto.
Come funziona il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli?
L’imposta municipale unica su queste proprietà si paga secondo due scadenze semestrali: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Giovedì prossimo, di conseguenza, è il termine ultimo per procedere al versamento del saldo 2021.
Vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti esonerati dal pagamento del tributo comunale e come fare per calcolare l’importo dovuto.
IMU terreni agricoli: quando non si paga
Il 16 dicembre 2021 coincide con l’ultimo giorno utile per pagare il saldo IMU sui terreni agricoli, compresi quelli incolti e gli orti, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016.
È lo stesso provvedimento a disporre i soggetti esonerati dal versamento dell’imposta. Nello specifico, le esenzioni riguardano:
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
- i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti, individuati nella circolare n. 9 del Ministero dell’Economia datata 14 giugno 1993.
Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Dal 1° gennaio 2022, invece, entreranno a far parte della categoria dei terreni esonerati i fabbricati merce.
Terreni agricoli: come calcolare l’IMU
Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU agricola, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione nel limite dello 0,3% da parte dei singoli Comuni: l’aliquota ordinaria, di fatto, può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
È possibile consultare le aliquote dei vari Comuni sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.