Il prossimo 16 dicembre scade il tempo utile per procedere al versamento del saldo IMU 2021 sui terreni agricoli, dopo l’acconto già pagato entro il 16 giugno scorso. Vediamo i soggetti obbligati al pagamento e quali sono le esenzioni e la modalità di calcolo dell’importo dovuto.
Come funziona il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli?
L’imposta municipale unica su queste proprietà si paga secondo due scadenze semestrali: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Giovedì prossimo, di conseguenza, è il termine ultimo per procedere al versamento del saldo 2021.
Vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti esonerati dal pagamento del tributo comunale e come fare per calcolare l’importo dovuto.
IMU terreni agricoli: quando non si paga
Il 16 dicembre 2021 coincide con l’ultimo giorno utile per pagare il saldo IMU sui terreni agricoli, compresi quelli incolti e gli orti, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016.
È lo stesso provvedimento a disporre i soggetti esonerati dal versamento dell’imposta. Nello specifico, le esenzioni riguardano:
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
- i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti, individuati nella circolare n. 9 del Ministero dell’Economia datata 14 giugno 1993.
Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Dal 1° gennaio 2022, invece, entreranno a far parte della categoria dei terreni esonerati i fabbricati merce.
Terreni agricoli: come calcolare l’IMU
Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU agricola, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione nel limite dello 0,3% da parte dei singoli Comuni: l’aliquota ordinaria, di fatto, può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
È possibile consultare le aliquote dei vari Comuni sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.




