IMU terreni agricoli 2023: esoneri e quando è dovuta

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
13/02/2023

I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento sui terreni agricoli sono tenuti anche quest’anno a pagare l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. Vediamo nel seguente articolo come calcolare l’importo da pagare e in quali casi si è esonerati dall’imposta.

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Anche chi possiede dei terreni agricoli è tenuto al pagamento dell’IMU.

Vediamo nel dettaglio quando si paga l’IMU sui terreni agricoli e quali sono, invece, i casi di esonero.

IMU terreni agricoli 2023: chi è esonerato?

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Come sappiamo, il presupposto per il pagamento dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In quest’ultimo caso, sono obbligati al pagamento dell’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.

IMU terreni agricoli: gli esoneri

Questi, invece, i casi in cui si è esonerati dal versamento dell’imposta:

  • i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
  • i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti, individuati nella circolare n. 9 del Ministero dell’Economia datata 14 giugno 1993.

IMU terreni agricoli 2023: quando si paga?

Il meccanismo di  riscossione dell’imposta prevede due tranche annuali: il primo acconto con scadenza 16 giugno, il saldo con scadenza 16 dicembre.

IMU terreni agricoli: come si calcola?

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Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione nel limite dello 0,3% da parte dei singoli Comuni: l’aliquota ordinaria, di fatto, può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

È possibile consultare le aliquote dei vari Comuni sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.