IMU terreni agricoli 2023: esoneri e quando è dovuta
I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento sui terreni agricoli sono tenuti anche quest’anno a pagare l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. Vediamo nel seguente articolo come calcolare l’importo da pagare e in quali casi si è esonerati dall’imposta.
Anche chi possiede dei terreni agricoli è tenuto al pagamento dell’IMU.
Vediamo nel dettaglio quando si paga l’IMU sui terreni agricoli e quali sono, invece, i casi di esonero.
IMU terreni agricoli 2023: chi è esonerato?
Come sappiamo, il presupposto per il pagamento dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In quest’ultimo caso, sono obbligati al pagamento dell’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.
IMU terreni agricoli: gli esoneri
Questi, invece, i casi in cui si è esonerati dal versamento dell’imposta:
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
- i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti, individuati nella circolare n. 9 del Ministero dell’Economia datata 14 giugno 1993.
IMU terreni agricoli 2023: quando si paga?
Il meccanismo di riscossione dell’imposta prevede due tranche annuali: il primo acconto con scadenza 16 giugno, il saldo con scadenza 16 dicembre.
IMU terreni agricoli: come si calcola?
Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al 1° di gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione nel limite dello 0,3% da parte dei singoli Comuni: l’aliquota ordinaria, di fatto, può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
È possibile consultare le aliquote dei vari Comuni sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.