Incentivi per impianti fotovoltaici: beneficiario deve avere la residenza? Risponde il consulente

Gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, oltre ad essere un’opportunità importante per i privati, sono sempre vincolati a aspetti tecnici e burocratici: per poter ottenere gli sgravi fiscali sui pannelli fotovoltaici è necessario avere la residenza nell’abitazione oggetto dei lavori o basta esserne proprietari?

Fotovoltaico

Gent.ma Redazione,
nell’articolo in oggetto si legge che ex circolare 28/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Resta vincolante il patto che l’impianto stesso sia messo a servizio dell’unità immobiliare di residenza di chi richiede l’agevolazione.
Non ho capito, chi richiede l’agevolazione deve avere la residenza nell’unità immobiliare servita dal fotovoltaico incentivato? Ho controllato e non mi pare proprio, basta soltanto che l’impianto sia ad esclusivo servizio dell’abitazione.
Grazie cordiali saluti

Incentivi fotovoltaico: valido solo con residenza?

FOTOVOLTAICO

Secondo la circolare 28/E del 2022 dove vengono raccolti i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Soggetti che possono fruire della detrazione, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; 10
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3);
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici,in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n.13/E, risposta 1.2);
  • conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. leggeCirinnà);
  • futuro acquirente