INPS, Supporto per la formazione e il lavoro: cumulabilità, criteri e bonus

Ilaria Bucataio
  • Laureata in Scienze della comunicazione
  • Esperta in bonus fiscali e detrazioni
13/09/2023

Il bonus che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza – che non verrà più erogato a partire da gennaio 2024 – potrà essere cumulato con altri contributi? Stiamo parlando del Supporto per la formazione e il lavoro: vediamo insieme quali sono i criteri in base ai quali questo bonus può essere erogato senza incorrere in sanzioni. 

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Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro? Secondo quanto spiegato dall’INPS, ci sarà la possibilità di cumulare questo bonus con altre forme di supporto? Come stabilito, questo contributo andrà a sostituire – almeno in parte – il Reddito di Cittadinanza, che non verrà più erogato a partire dal mese di gennaio 2024.

Per quanto riguarda il cumulo, l’INPS ha chiarito quali sono le modalità per non incorrere in sanzioni. Vediamo insieme nel dettaglio cosa ha stabilito l’ente previdenziale.

Cumulabilità e Supporto Formazione e Lavoro

INPS

L’INPS ha chiarito che esiste la cumulabilità per il Supporto per la Formazione e il lavoro – che viene erogato mensilmente previa verifica che il beneficiario stia seguendo un percorso di formazione in grado di fornire competenze per il reinserimento in ambito lavorativo. La cumulabilità viene consentita, a patto di rispettare determinate condizioni stabilite dall’INPS.

Supporto Formazione e Lavoro: altre entrate possibili

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Si può comunque continuare a ricevere il Supporto per la formazione e il lavoro anche se si hanno altre entrate – che possono essere da lavoro autonomo oppure da lavoro dipendente. Per entrambe le situazioni bisogna rispettare le soglie che sono state calcolate prendendo in considerazione un’annualità.

Cumulabilità con lavoro dipendente

INPS

Nel caso in cui il beneficiario abbia un compenso mensile derivato da un rapporto di lavoro dipendente, dovrà rimanere sotto la soglia di 3mila euro lordi all’anno. Non solo, sarà necessario effettuare all’INPS una comunicazione in cui si indica l’inizio del rapporto di lavoro – entro 30 giorni dal momento in cui è stato sottoscritto il contratto.

Cumulabilità con lavoro autonomo

Le regole sono le stesse anche nel caso in cui il beneficiario svolga attività di lavoro autonomo. In questo caso il reddito annuale lordo – che non deve comunque superare i 3mila euro – deve essere calcolato indicando la differenza tra gli introiti e le spese sostenute per quel lavoro.