IRAP 2023: soggetti obbligati, scadenza e pagamento

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
18/02/2023

L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive dovuta da società di capitali, società di persone, enti commerciali e enti del terzo settore. Vediamo nel seguente articolo come funziona l’IRAP, quando è dovuta e come effettuare il versamento relativo al 2023.

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Come ogni anno, i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli a riguardo.

IRAP 2023: cos’è e come funziona

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L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

IRAP 2023: le aliquote

L’aliquota IRAP ordinaria è pari al 3,9% del valore della produzione netta. Esistono poi altre aliquote specifiche per settore, con ogni regione o provincia autonoma ha la facoltà di variare l’aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, anche differenziandola per settori o categorie di contribuenti.

IRAP 2023: scadenze e pagamento

L’IRAP si versa entro le stesse scadenze delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES). In riferimento al 2023:

  • la prima rata di acconto, pari al 40% (50% per i soggetti ISA), va pagata entro il 30 giugno se l’importo dovuto è superiore a 103 euro (oppure entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%);
  • se l’importo del primo acconto è inferiore a 103 euro, invece, il pagamento va ultimato entro il 30 novembre, al pari di quello della seconda rata di acconto, pari al restante 60% (50% per i soggetti ISA).

Il pagamento dell’acconto IRAP 2023 va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3800 per il saldo;
  • 3812 per il primo acconto;
  • 3813 in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre (primo e unico acconto) o per il secondo acconto.

Ricordiamo che circa il 90% del gettito proveniente dall’IRAP entra nelle casse regionali allo scopo di finanziare il fondo sanitario nazionale.

IRAP 2023: chi deve versarla?

IRAP 2023: soggetti obbligati, scadenza e pagamento

Di seguito tutti i soggetti passivi obbligati al pagamento dell’IRAP 2023:

  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali con redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir), arti e professioni con redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir), allevamento di animali a determinate condizioni (vedasi art. 56, comma 5, Tuir), attività di agriturismo con regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni tra persone per l’esercizio di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’Ires, quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione;
  • trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società residenti in Italia con oggetto principale nell’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma esercenti nelle regioni per almeno tre mesi con stabile organizzazione;
  • gli enti privati diversi da società e trust, residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, ma attivi nello Stato per almeno tre mesi e rilevanti agli effetti dell’Irap;
  • le Amministrazioni pubbliche.

IRAP 2023: i soggenti esenti dal pagamenti

Questi, invece, i soggetti esclusi dal pagamento dell’IRAP 2023:

  • gli esercenti attività agricola ex art. 32 Tuir;
  • le cooperative e i consorzi ex art. 10 DPR 29 settembre 1973, n. 601;
  • gli esercenti aderenti al regime forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i venditori a domicilio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.