Italiani residenti all’estero: spetta l’Assegno Unico?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
13/06/2022

Gli italiani residenti all’estero possono presentare domanda per l’Assegno Unico? Vediamo insieme gli ultimi chiarimenti dell’INPS a riguardo e quali sono i requisiti da rispettare sia in fase di domanda che durante la fruizione del beneficio?

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Gli italiani residenti all’estero possono presentare domanda per l’Assegno Unico?

Come chiarito dall’INPS, i residenti al di fuori dell’Italia, almeno per il momento, sono esclusi dai beneficiari dell’agevolazione, mentre è ammesso chi lavora fuori dai confini nazionali. Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli.

Italiani all’estero: come funziona l’Assegno Unico?

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L’INPS ha chiarito in merito alla possibilità di ricevere l’Assegno Unico da parte di soggetti che hanno la redisenza al di fuori dell’Italia.

In relazione al tema della residenza, l’Istituto ha specificato:

La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004, sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Di conseguenza, almeno per il momento, l’Assegno Unico è usufruibile esclusivamente per i cittadini residenti in Italia.

Assegno Unico: a chi spetta?

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Questi i requisiti da rispettare per poter beneficiare dell’Assegno Unico:

  • essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o ancora essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato/a in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.