Lavoro: come cambiano le regole per lo smart working dal 1° settembre

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
30/08/2022

Il Decreto aiuti bis ha introdotto nuove regole per lo smart working che entreranno in vigore a partire dal primo settembre. Vediamo insieme quali sono le novità e cosa cambia dal prossimo mese.

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Essendo le regole emergenziali, introdotte a causa della pandemia, in scadenza, il Decreto Aiuti bis non prevede nessun tipo di proroga dello smart working.

Rimane la comunicazione semplificata, secondo cui bisognerà trasmettere nominativi, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile ma non gli accordi stipulati.

Vediamo insieme le principali novità che interesseranno lo smart working il prossimo mese.

Smart working: cosa cambia dal prossimo mese

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A partire dal 1° settembre, lo smart working potrà essere applicato dai datori di lavoro del settore privato con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario. Di conseguenza, tornerà l’accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi

Il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, individua le linee guida per la definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire una serie di caratteristiche dell’accordo tra datore e dipendente, tra cui la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali.

Col ritorno all’ordinario però non si perderà del tutto la semplificazione prevista negli ultimi mesi: grazie all’articolo 41-bis le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, in modo da rendere più agevole l’accordo. Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’Inail.

In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.