Lavoro: stop al licenziamento del padre lavoratore

Mattia Anastasi
  • Dott. in Economia Aziendale con curriculum Manageriale
17/09/2022

Grandi e importantissime novità nel mondo del lavoro: diventa obbligatorio il congedo di paternità a regime per i lavoratori, oltre all’impossibilità di licenziamento fino a quando il figlio ha un anno di età. Queste e molte altre le novità del nuovo decreto per il mondo del lavoro. Scopriamo di più insieme.

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I padri lavoratori avranno molte più tutele legate al mondo del lavoro. Tra queste le principali sono l’obbligo di usufruire del congedo di paternità a regime e l’impossibilità del licenziamento fino a quanto il figlio ha un anno di età. Tali novità sono state introdotte con il decreto legislativo 105/2022, che ha recepito in Italia la direttiva Ue 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e per i prestatori di assistenza.

Lavoro: congedo parentale obbligatorio per i papà

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Vediamo la prima delle due novità in arrivo per il mondo del lavoro. Il congedo parentale è divenuto obbligatorio a regime per i neo papà: questi avranno il diritto di astenersi dal lavoro per 10 giorni nei due mesi che precedono la data presunta di parto e il quinto mese successivo alla nascita. Qualora il parto dovesse essere plurimo, i giorni di congedo passano da 10 a 20.

Per poterne usufruire, il padre lavoratore deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La comunicazione è validamente presentata anche quando il lavoratore usa il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Lavoro: stop al licenziamento

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Viene anche introdotta una ulteriore forma di tutela, che riguarda lo stop al licenziamento dei padri che hanno un figlio al di sotto dell’anno di età. Ogni atto che va contro tale previsione viene considerato nullo. Vi sono però dei casi che derogano a questa nuova legge guida.

Questi sono: in caso di colpa grave del lavoratore (ipotesi di giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro), cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto, risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine apposto al contratto individuale di lavoro, esito negativo della prova.