Si può usufruire dei permessi della Legge 104 previsti per i caregiver anche quando non si ha la medesima residenza del disabile? Vediamo insieme cosa prevede la normativa di riferimento e quali sono i casi eccezionali.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo per i cittadini disabili e per i cd. caregiver, ossia coloro che si occupano delle persone non autosufficienti, e che vivono con loro. Principalmente, la legge 104 riconosce, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato e misure di tutela specifiche sono previste anche ai familiari che prestano assistenza, i quali possono accedere ai tre giorni di permessi e al congedo straordinario.
In quest’ultimo caso, per poter usufruire delle tutele previste per i caregiver è necessario rispettare alcuni requisiti, vediamo insieme quali.
Legge 104: quando è necessaria la residenza
Secondo la definizione specifica del termine:
Il caregiver familiare (familiare assistente) è una persona che presta assistenza gratuita e quotidiana ad un proprio parente di primo grado non autosufficiente fisicamente e/o mentalmente.
Il requisito fondamentale per poter fruire del congedostraordinario con legge 104 è la convivenza con i familiari con disabilità, come stabilito dalla circolare numero 3884/2010 del ministero del Lavoro oltre che dal decreto legislativo 151/2010 (art. 42, comma 5). Si considera convivenza anche il caso in cui il caregiver e il familiare disabile risiedano nello stesso indirizzo e numero civico ma interni diversi (coabitazione).
Non serve cambiare la residenza quando è un genitore che assiste il proprio figlio disabile: in questo caso, infatti, non è necessario che padre/madre e figlio abbiano stessa residenza.
In tutti gli altri casi è necessario spostare la propria residenza se non si convive già con il disabile. Se, però, caregiver ed invalido vivono in due comuni differenti è possibile evitare il cambio di residenza richiedendo l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione all’ufficio anagrafe del comune del disabile: in questo modo si ottiene la dimora temporanea con l’invalido soddisfacendo il requisito della coabitazione.