Licenziamento vietato: chi non può essere licenziato?

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
23/03/2023

Una nuova circolare dell’Inps ha fatto chiarezza sul divieto di licenziamento fino al primo anno di vita del figlio e il diritto alla NASpi anche per i padri. Vediamo insieme quali sono le novità previste dalla riforma Draghi.

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La circolare numero 32 del 20 marzo 2023 dell’Inps specifica che ai padri che usufruiscono del congedo obbligatorio per la paternità si applicano le stesse norme che da anni valgono per le madri, compreso il divieto di licenziamento fino al primo anno di vita del figlio.

Inoltre, nel medesimo periodo di tempo, il padre ha il diritto di dimettersi dal lavoro mantenendo il diritto alla NASpI e senza dover rispettare i tradizionali tempi di preavviso.

Divieto di licenziamento e NASpI per neopadri

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Il divieto di licenziamento e il diritto alla Naspi per i neopadri sono già contenute nel d.lgs 105/2022, che ha esteso la tutela e il sostegno alla maternità e paternità del 2001, raddoppiando il congedo di paternità a 10 giorni obbligatori.

Divieto di licenziamento

I padri che beneficiano del congedo obbligatorio per la paternità non possono essere licenziati fino al primo anno di vita, secondo quanto stabilito dal d.lgs 105/2022, che ha esteso le norme che si applicavano alle madri anche ai padri.

Diritto alla NASpI

Con la riforma Draghi, la norma che concedeva alle madri il diritto alla NASpI in caso di dimissioni volontarie durante la gravidanza e il primo anno di vita del figlio è stata estesa anche ai padri. Prima della riforma, questa norma era valida solo nel caso di congedo alternativo per i padri.

La circolare dell’Inps

Tuttavia, la nuova normativa non specifica se l’estensione della norma si applica anche ai congedi di paternità obbligatori. L’Inps ha spiegato che il richiamo generico alla “paternità” si riferisce sia ai congedi alternativi che a quelli obbligatori.

Le precisazioni interpretative dell’Inps suggeriscono che i casi di respingimento delle dimissioni fatte tra l’entrata in vigore della riforma e la circolare possono essere riesaminati dalla sede Inps territorialmente competente su proposta del padre.