Lotteria degli Scontrini 2022: quali sono gli obblighi per gli esercenti?
Lotteria degli Scontrini: è obbligatorio per l’esercente partecipare? La normativa non prevede sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria da parte dell’esercente, ma obbliga quest’ultimo ad adeguare il proprio registratore di cassa. Vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo.
Lotteria degli Scontrini: devono partecipare per forza tutte le attività? Secondo la normativa in vigore non sono previste multe per gli esercenti che rifiutano di partecipare alla lotteria, ma per tutti vige l’obbligo di adeguare il registratore di cassa al nuovo tracciato 7.0 entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno.
Analizziamo più da vicino la situazione nel seguente articolo.
Lotteria degli Scontrini: è obbligatoria?
Il legislatorie non ha previsto multe per gli esercenti che rifiutano di partecipare alla lotteria, ma ha imposto a tutti l’obbligo di adeguare il registratore di cassa al nuovo tracciato 7.0 entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno.
Il nuovo tracciato XML 7.0 per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di distinguere le diverse tipologie di operazioni e di indicare l’importo effettivamente riscosso in caso di utilizzo di ticket fatturati a soggetti terzi.
Queste modifiche normative interessano anche la Lotteria degli Scontrini, poiché quella di acquisire il codice lotteria ai fini della partecipazione alle estrazioni del gioco a premi di Stato è una delle funzionalità ulteriori previste dal nuovo tracciato obbligatorio.
Nuovo tracciato 7.0: le sanzioni
Chi non adegua il registratore di cassa telematico al nuovo tracciato 7.0 incorre nelle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi o di invio di dati incompleti o non veritieri:
- in caso di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta (in caso di violazioni inerenti i due diversi momenti, la sanzione applicata è unica);
- nel caso in cui le violazioni di cui sopra non incidano sulla corretta liquidazione del tributo, invece, si applica una sanzione pari a 100 euro per trasmissione.
La normativa prevede, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza, o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese, se vengono commesse quattro violazioni in giorni diversi nel corso di 5 anni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.