Modello 730/2022: come si recupera il bonus 100 euro?
Per quei lavoratori che non hanno ricevuto il bonus 100 euro direttamente in busta paga esiste la possibilità di recuperare il trattamento integrativo sotto forma di detrazione mediante il modello 730. Vediamo insieme come.
Il bonus 100 euro, conosciuto anche come ex bonus Renzi, è la misura introdotta dal governo per ridurre la pressione fiscale sul lavoratore dipendente e viene direttamente aggregata in busta paga. La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le soglie di reddito per accedere al beneficio: potranno usufruirne soltanto i redditi fino a 15 mila euro, e in alcuni casi anche i redditi compresi tra i 15 mila euro e i 28 mila euro.
Con l’inizio della stagione della dichiarazione dei redditi, coloro che non hanno ricevuto l bonus in questione possono recuperarlo mediante il modello 730. Vediamo insieme come.
Bonus 100 euro 2022: come recuperarlo con il 730
Il bonus 100 euro viene pagato direttamente in busta paga, ma per coloro che non lo hanno ricevuto direttamente dal datore di lavoro esiste la possibilità di recuperare il trattamento integrativo mediante il modello 730.
Lo spazio dedicato al bonus 100 euro è la Sezione V del quadro C del modello 730 ed in questa sezione è necessario riportare i dati indicati nella Certificazione Unica per recuperare il trattamento integrativo sotto forma di detrazione, fino a un massimo di 1200 euro per l’anno 2021.
Di seguito riportiamo nel dettaglio le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione della sezione in questione.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Rigo C14 – Riduzione pressione fiscale
Colonna 1: (Codice)Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022.
Nella Certificazione Unica è riportato:
- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.
Colonna 2 (Trattamento erogato)
Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.
Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
Colonna 4 (Esenzione Impatriati)
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
Presenza di più Certificazioni
1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.
3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.