Modello 770/2022, ultimo giorno per presentarlo: chi è obbligato?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
31/10/2022

Scade oggi 31 ottobre la possibilità di inviare il Modello 770/2022. Tenuti ad effettuare l’adempimento sono i sostituti d’imposta, che devono inoltrare il documento seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel seguente articolo quali sono i soggetti obbligati.

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Modello 770/2022, ultimo giorno per inviarlo. L’adempimento fiscale riguarda i sostituti d’imposta, che entro la giornata di oggi 31 ottobre devono inoltrare il documento sulla base delle apposite istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo nel dettaglio chi è obbligato a presentare il modello.

Modello 770/2022: i soggetti obbligati

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Entro la fine della giornata di oggi 31 ottobre devono presentare il Modello 770/2022 i sotituti d’imposta che, nel 2021, hanno corrisposto:

  • importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi.

Di seguito l’elenco completo dei soggetti obbligati ad inviare il modello:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Inoltre, sono tenuti a presentare il Modello 770/2022 anche i soggetti:

  • che hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
  • che hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • che hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2021;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.