Modello 770/2023, ecco la versione definitiva: scadenza e come inviarlo

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
18/02/2023

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione definitiva del Modello 770/2023, che dovrà essere presentato entro l’ordinaria scadenza del 31 ottobre. Vediamo nel seguente articolo come funziona e chi sono i soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web la versione definitiva del Modello 770 valido per il 2023. La scadenza ordinaria per inoltrare la dichiarazione è fissata, come ogni anno, al 31 ottobre: vediamo nel dettaglio come funziona la procedura di invio e chi sono i soggetti obbligati.

Modello 770/2023:  chi deve inviarlo?

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È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la versione definitiva del Modello 770/2023, scaricabile da tutti i soggetti obbligati all’adempimento. Nello specifico, sono tenuti a presentare il Modello 770/2023 tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni di Stato, che nel 2022 hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ed enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
  • titoli atipici;
  • redditi diversi;
  • in generale somme o valori a cui si applicano ritenute alla fonte in base a diverse disposizioni normative.

Modello 770/2023: tutti i soggetti obbligati

Ecco l’elenco completo dei soggetti obbligati ad inviare il Modello 770/2023:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Modello 770/2023: la procedura di invio

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Il Modello 770/2023 va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite le società appartenenti al gruppo.

Modello 770/2023: come è fatto?

Il Modello 770, ricordiamo, è composto da due parti principali:

  • il frontespizio, con informativa sulla privacy e con i riquadri che riportano il tipo di dichiarazione, i dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità;
  • i quadri staccati, che riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite.