Modello 770/2023: entro quando si può inviare?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
13/06/2023

Modello 770/2023: entro quando potrà essere inviato? La dichiarazione va trasmessa ogni anno all’Agenzia delle Entrate da tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni di Stato. Vediamo nel seguente articolo entro quando sarà possibile inviare il Modello 770/2023.

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Modello 770/2023: quando scade? I sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 ottobre per trasmettere all’Agenzia delle Entrate il documento.

Vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Modello 770/2023: scadenza e chi deve inviarlo

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Il Modello 770/2023 è la dichiarazione dei redditi dovuta ogni anno dai sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni di Stato) e va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2023, esclusivamente in modalità telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite le società appartenenti al gruppo.

I soggetti obbligati

Questi i soggetti obbligati ad inviare il Modello 770/2023:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.