Modello 770/2023 online: novità e chi deve presentarlo
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in datat 22 dicembre la bozza online del Modello 770/2023, che dovrà essere presentato entro l’ordinaria scadenza del 31 ottobre. Vediamo nel seguente articolo le novità a riguardo e chi sono i soggetti tenuti a presentarlo.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza del Modello 770/2023 valido per il prossimo anno. Nel comunicato stampa del 22 dicembre sono presenti anche le istruzioni da seguire e i codici da utilizzare.
Vediamo insieme tutte le novità e la lista di soggetti obbligati a presentare la certificazione.
Modello 770/2023: online la bozza
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione la bozza online del Modello 770/2023. Il Modello 770 andrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro l’ordinaria scadenza del 31 ottobre 2023, esclusivamente in modalità telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite le società appartenenti al gruppo.
I soggetti tenuti ad inviare il Modello 770/2023 possono fare riferimento alle apposite istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in versione di bozza.
Modello 770/2023: da chi è dovuto?
Dovranno presentare il Modello 770/2023 tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni di Stato, che nel 2022 hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ed enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- titoli atipici;
- redditi diversi;
- in generale somme o valori a cui si applicano ritenute alla fonte in base a diverse disposizioni normative.
Ecco l’elenco completo dei soggetti obbligati ad inviare il modello:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.