Naspi 2023: quando spetta anche in caso di dimissioni
La NASpI consiste in un’indennità mensile di disoccupazione rivolta a quei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Tuttavia, in alcuni casi casi è possibile beneficiare della NASpI anche in caso di dimissioni volontarie. Vediamo insieme quando.
Secondo quanto stabilito dalle legge, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) consiste in un’indennità mensile di disoccupazione rivolta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione.
Dunque, l’indennità non spetta a quei lavoratori che danno le dimissioni volontarie, tranne che in alcuni casi. Vediamo insieme quali.
NASpI anche in caso di dimissioni volontarie
Non è possibile usufruire della Naspi in caso delle dimissioni per giusta causa, in quanto non rientrano tra i casi per cui si può accedere all’indennità. Tuttavia, esistono alcune eccezioni. Vediamo insieme quali.
Dimissioni per condizioni d’improseguibilità
Secondo un principio dichiarato dall’Inps:
qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione d’improseguibilità del rapporto di lavoro.
si ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione. Tuttavia, è necessario seguire un’apposita procedura senza la quale non si può accedere alla Naspi.
Dimissioni durante il periodo di maternità
Possono accedere alla Naspi le lavoratrici che rassegnano le dimissioni durante il periodo di maternità, ossia quello che va dal trecentesimo giorno precedente alla data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio. In questo caso è necessario presentare richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni concordi tra lavoratore e datore di lavoro
La Naspi spetta anche nel caso in cui ci sia contemporaneamente la volontà del dipendente e del datore di lavoro a non continuare il rapporto di lavoro.
Riassunzione e successiva perdita involontaria
Infine, i lavoratori possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione in caso di riassunzione e di successiva perdita involontaria del lavoro, in seguito alle dimissioni volontarie, poiché si procede comunque di quattro anni indietro. Infatti, la Naspi spetta quando:
- negli ultimi 4 anni ci siano almeno 13 settimane contributive;
- nell’ultimo anno ci siano almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno (fino al 31 dicembre 2021 questo requisito non viene considerato).
Dimissioni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Con la circolare n.21 del 10 febbraio 2023, l’Inps ha chiarito che la Naspi spetta anche quando il lavoratore dipendente rassegna le dimissioni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale dell’azienda presso cui è occupato. A stabilirlo è la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019).