NASpI e disoccupazione: cosa fare quando si ricomincia a lavorare
Nel momento in cui si inizia un nuovo lavoro, il percettore di NASpI, l’indennità di disoccupazione, deve rispettare alcuni obblighi informativi nei confronti dell’INPS. Vediamo nel seguente articolo quali sono e i casi specifici in cui si può verificare la sospensione.
Chi percepisce la NASpI e inizia un nuovo lavoro è tenuto a rispettare alcuni specifici obblighi informativi nei confronti dell’INPS. In caso contrario, si rischia di vedersi sospendere il diritto a ricevere l’indennità.
Vediamo tutti i dettagli a riguardo nel seguente articolo.
NASpI: cosa fare quando si inizia un nuovo lavoro
Chi percepisce la NASpI e inizia un nuovo lavoro è obbligato a comunicare entro 30 giorni la variazione della sua posizione nei confronti dell’INPS e il reddito presunto derivante da tale attività. Ci sono casi, infatti, in cui non si decade dal beneficio. Nello specifico, ciò avviene quando tali soggetti:
- intraprendono un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore ai 6 mesi e con reddito presunto inferiore a 8.140 euro nell’anno solare di riferimento;
- avviano un’attività di lavoro autonomo con reddito presunto inferiore ai 4.800 euro nell’anno solare di riferimento.
Qualora il percettore di NASpI si trovi in una di queste due situazioni mantiene il diritto a ricevere parte dell’indennità. L’INPS, nel dettaglio, effettua un ricalcolo dell’indennità, che si riduce dell’80% in funzione del reddito previsto.
NASpI: quando viene sospesa
L’indennità viene sospesa, invece:
- se si inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei 6 o a tempo indeterminato, senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda, se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- qualora non si comunichi, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda, conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- se si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda, se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa.