Obbligo POS: da quando, cosa prevede e le sanzioni

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
30/01/2022

Entrerà in vigore dal prossimo anno il nuovo meccanismo di multe e sanzioni per gli esercenti che non permetteranno ai clienti di pagare con mezzi elettronici o non dispongono di un POS. Vediamo come funziona l’obbligo e cosa si rischia non rispettandolo.

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Dal 1° gennaio 2023 tutti gli esercenti in Italia dovranno disporre di un POS o di qualsiasi altro strumento atto a garantire ai clienti la possibilità di pagare tramite mezzi elettronici e tracciabili.

La disposizione, contenuta nel provvedimento di conversione in legge del decreto PNRR n. 152/2021, contiene anche il sistema di multe e sanzioni previsto per chi non dovesse rispettare l’obbligo: vediamo meglio come funziona.

Obbligo POS: quando arriva e come funziona

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Dal 1° gennaio 2023 ricadrà su tutti gli esercenti che operano sul territorio italiano l’obbligo di possedere un POS in grado di consentire ai clienti di procedere alle transazioni con mezzi elettronici.

L’approvazione da parte del Parlamento del decreto legge n. 152/2021, con cui viene convertito in legge il decreto PNRR, introduce dal prossimo anno questa importante novità, che potrebbe cambiare in maniera decisa il mondo dei pagamenti. Dal 1° gennaio 2023 partirà anche il meccanismo sanzionatorio nei confronti delle attività che non si saranno adeguate al nuovo obbligo.

Un’ulteriore misura delineata per contrastare sempre più l’evasione fiscale, che segue la nuova riduzione del limite per i pagamenti in contanti (1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022).

Obbligo POS: le sanzioni

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Gli importi delle sanzioni per chi dal 1° gennaio 2023 non rispetterà l’obbligo sono stati definiti direttamente nel decreto legge n. 152/2021:

“A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”

Sarà prevista, quindi, l’applicazione di una sanzione costituita da due parti:

  • la prima dall’importo fisso pari a 30 euro;
  • la seconda variabile e pari al 4% della somma per cui viene rifiutato il pagamento tramite mezzi elettronici.