Partite IVA: cosa succede a chi non rispetta l’obbligo di fattura elettronica?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
11/02/2023

Lo scorso anno è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA, esteso anche a quelle che rientrano nel regime forfettario agevolato. Vediamo nel seguente articolo cosa succede nel caso in cui non venga rispettato tale obbligo.

calculator-1680905_1920

Dall’estate dello scorso anno tutte le partite IVA, comprese quelle in regime forfettario, sono soggette all’obbligo di emettere fattura elettronica. Allo stesso tempo, è entrato in vigore il meccanismo sanzionatorio: vediamo nel dettaglio come funziona.

Obbligo fattura elettronica: il meccanismo sanzionatorio

agenzia-delle-entrate

Dal 2022 i titolari di partita IVA, compresi quelli in regime forfettario, sono obbligati a presentare la fattura elettronica. Nello specifico, l’obbligo riguarda i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, i quali sono tenuti ad emettere, conservare e ricevere le fatture in formato elettronico.

L’esonero dall’obbligo, attualmente, spetta a circa 800.000 partite IVA, tra micro imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

Ma cosa prevede la normativa nei confronti delle partite IVA che non si sono adeguate all’obbligo di fatturazione elettronica?

Obbligo fattura elettronica: le sanzioni

Chi non emette la fattura elettronica entro 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione viene punito in base alle previsioni dell’art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 e, pertanto, con l’applicazione di una sanzione che può oscillare dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro se dall’errore non derivano conseguenze sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi.

Qualora il contribuente abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette e abbia altresì provveduto alla tardiva emissione della fattura, verrà assoggettato alla sanzione residuale di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ricompresa tra 250 euro e 2.000 euro (Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 520/2021).