Pensioni 2023, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): cos’è e quando spetta
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una forma di sostegno al reddito per coloro che si trovano in prossimità del pensionamento e sono rimasti disoccupati durante il periodo che manca al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia obbligatoria. Vediamo nel dettaglio come funziona e quando spetta.
La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, consiste in una erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sottoforma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
RITA 2023: come funziona e quando spetta
In primis, per poter accedere alla RITA è necessario essere aderenti a forme di previdenza complementare, che possono essere fondi chiusi di origine “negoziale” nell’ambito della contrattazione collettiva, fondi aperti istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM), o piani pensionistici individuali (PIP) gestiti con contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Esistono due diverse casistiche di accesso alla RITA:
- la prima riguarda coloro che hanno cessato l’attività lavorativa, hanno maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio, matureranno l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni dalla domanda di RITA e sono iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni;
- la seconda casistica riguarda coloro che sono inoccupati da più di 24 mesi, matureranno l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i successivi 10 anni dalla domanda di RITA, hanno maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e sono iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni.
Importi e pagamenti
La RITA prevede una erogazione frazionata di capitale per un periodo massimo di 5 o 10 anni, a seconda delle circostanze di accesso. Il capitale corrisponde all’importo accumulato dall’aderente presso la forma pensionistica complementare e viene erogato in forma rateale fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia obbligatoria.
La cadenza dei pagamenti viene stabilita da ciascun fondo di previdenza complementare, con una frequenza non superiore a 3 mesi.
Il regime fiscale
Dal punto di vista fiscale, la RITA beneficia di un regime agevolato. Le quote imponibili della rendita anticipata sono soggette a una ritenuta a titolo di imposta con un’aliquota del 15%.
Inoltre, è possibile ottenere una riduzione dell’aliquota base dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari oltre il 15° anno, con una riduzione massima ammessa del 6% (quindi un’aliquota di tassazione minima del 9%). Se l’iscrizione alla previdenza complementare è avvenuta prima del 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima di tale data sono computabili fino a un massimo di 15.