Pensioni, ricongiunzione contributiva: cos’è e come ottenerla
I lavoratori vicini alla pensione che hanno versato durante le proprie carriere contributi in differenti gestioni previdenziali possono avvalersi della cosiddetta ricongiunzione contributiva. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando può essere utilizzata.
I soggetti prossimi alla pensione, che hanno avuto carriere lavorative caratterizzate da accrediti contributivi in diverse gestioni previdenziali, potrebbero avere la necessità di riunire sotto un unico tetto pensionistico i contributi delle varie gestioni.
In tali situazioni viene in soccorso la cosiddetta ricongiunzione contributiva, uno strumento che permette di far confluire i vari contributi versati in un unico fondo che costituirà poi la pensione del cittadino.
Ma cos’è nel dettaglio la ricongiunzione contributiva? E come si può richiedere? Scopriamolo insieme.
Ricongiunzione contributiva: di cosa si tratta
Con la ricongiunzione contributiva è possibile riunire i contributi versati nelle diverse casse libero professionali, ad eccezione di quelli della gestione separata INPS.
La caratteristica principale della ricongiunzione contributiva è che i contributi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati: il diritto all’assegno pensionistico, di fatto, si raggiunge in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Possono affidarsi alla ricongiunzione contributiva i lavoratori appartenenti:
- all’AGO (FPLD – gestioni Speciali autonomi);
- ai Fondi sostitutivi;
- ai Fondi esclusivi;
- alle Casse libero professionali.
Ricongiunzione contributiva: come richiederla
La domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta. L’istanza va inoltrata alla Sede competente dell’istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intende ricongiungere i diversi periodi contributivi.
Ai fini della ricongiunzione occorre che i periodi contributivi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta.
Entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, l’Ente previdenziale che ha recepito la richiesta chiede, alla gestione o alle gestioni interessate, tutti gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto.
Entro 180 giorni dalla data della domanda, infine, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico.