Ravvedimento operoso 2023: novità e come funziona

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
03/03/2023

Il ravvedimento operoso è un meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizione in caso di errori, omissioni o versamenti carenti rilevati nella Dichiarazione dei Redditi. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le novità introdotte quest’anno.

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È stato confermato per tutto il 2023 il ravvedimento operoso, il meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale in caso di imposte o tasse dovute ma non dichiarate nella Dichiarazione dei Redditi.

Vediamo nel seguente articolo di cosa si tratta e com’è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2023.

Ravvedimento operoso 2023: di cosa si tratta

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Secondo la normativa attuale, eventuali errori, omissioni o versamenti carenti rilevati nella Dichiarazione dei Redditi possono essere regolarizzati tramite il cosiddetto ravvedimento operoso, il meccanismo che consente di di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Ravvedimento operoso: quando si applica

Il ravvedimento operoso 2023 può avere ad oggetto il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Con il versamento di sanzioni ridotte, che variano in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse, il contribuente può evitare di incappare in multe più salate.

Ravvedimento operoso: le sanzioni

Di seguito tutte le sanzioni amministrative ridotte:

  • ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Il nuovo ravvedimento operoso “speciale”

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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso “speciale”, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Questa meccanismo consente ai contribuenti di versare un importo pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. In tal caso, entro il 31 marzo 2023 bisogna procedere:

  • al pagamento dell’intero importo (o della prima rata nel caso di rateizzazione);
  • alla rimozione di tutte le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.