Ravvedimento operoso speciale 2023: ultimi giorni per evitare le sanzioni

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
27/03/2023

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la propria posizione in caso di errori, omissioni o versamenti carenti rilevati nella dichiarazione dei redditi. Vediamo nel dettaglio come funziona e perché è importante la scadenza del 31 marzo 2023.

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Il ravvedimento operoso rappresenta un meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale in caso di imposte o tasse dovute ma non dichiarate nella Dichiarazione dei Redditi.

Vediamo nel seguente articolo di cosa si tratta e come funziona il ravvedimento operoso speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Ravvedimento operoso speciale: occhio alla scadenza

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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il cosiddetto ravvedimento operoso speciale, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni dei redditi validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa meccanismo consente ai contribuenti di versare un importo pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

La scadenza del 31 marzo

Per poter usufruire del ravvedimento operoso speciale, entro il 31 marzo 2023 i soggetti interessati devono provvedere:

  • al pagamento dell’intero importo (o della prima rata nel caso di rateizzazione);
  • alla rimozione di tutte le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

Ravvedimento operoso 2023: di cosa si tratta

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Il ravvedimento operoso è un meccanismo che consente di di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie presenti nella dichiarazione dei redditi prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Ravvedimento operoso: quando si applica

Il ravvedimento operoso 2023 può avere ad oggetto il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Le sanzioni ridotte

Di seguito tutte le sanzioni amministrative ridotte:

  • ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.