Reddito di Cittadinanza 2021: gli errori da non fare
In molti, compresi i professionisti, tendono a commettere un grave errore nella preparazione della domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Questo infatti non dipende solo dall’Isee, come tanti credono: cerchiamo di capire come presentare domanda senza commettere errori.
Sul Reddito di Cittadinanza c’è un errore che spesso viene commesso. Tra le credenze più diffuse, infatti, vi è quella secondo la quale l’idoneità alla somministrazione del bonus sia subordinata esclusivamente al parametro Isee, calcolato sui due anni precedenti.
Non è così, visto che la normativa è molto chiara a riguardo e chiede che sia il titolare della prestazione a comunicare i redditi da lavoro che non sono indicati nell’Isee, pena la decadenza del beneficio. Approfondiamo l’argomento.
Reddito di cittadinanza: cosa va inserito?
Riguardo alla quota di reddito familiare da dichiarare nella domanda, la legge si esprime in modo molto chiaro:
“Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 (normativa Isee, ndr) al netto però dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare”.
Da tale norma si evince che non rilevano solo i trattamenti di due anni prima, ma anche i trattamenti assistenziali in corso di godimento, come ad esempio di un’eventuale indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo periodo e non indicata nell’Isee.
Come non sbagliare la domanda
Cerchiamo di capire come non effettuare errori nella presentazione della domanda. Partiamo dal caso in cui abbiate iniziato a lavorare prima della domanda del Reddito di Cittadinanza ma dopo il periodo preso come riferimento nella DSU. In questo caso, per evitare un errore che potrebbe costarvi, caro dovrete:
- indicare il Quadro E della domanda del RdC (modulo SR180 dell’Inps);
- allegare alla domanda il modulo SR182/Com-Ridotto, indicando i redditi riferiti alla suddetta attività lavorativa.
Se invece iniziate a lavorare successivamente al riconoscimento della domanda del RdC, allora il modulo con il quale dovrete – entro un periodo di 30 giorni – comunicare i redditi percepiti è il SR181/Com-Esteso.