Reddito di cittadinanza 2022 novità: cambia il modulo per fare domanda
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, l’INPS ha aggiornato il modulo di domanda per il Reddito di cittadinanza. Vediamo insieme in che modo.
Con il messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022, l’INPS ha comunicato di aver aggiornato il modulo per fare domanda del Reddito di cittadinanza, in modo tale da recepire le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Nello specifico, l’INPS ha fatto chiarezza circa le novità previste, a livello operativo, nel Quadro F relativo alle condizioni per beneficiare del sussidio. Le modifiche riguardano le informazioni relative alle misure cautelari e alle condanne in capo al beneficiario e al proprio nucleo familiare. Vediamo insieme come.
Reddito di cittadinanza: l’INPS modifica il modulo di domanda
L’INPS ha aggiornato e semplificato le modalità di compilazione del Quadro F del modulo per fare domanda per il Reddito di cittadinanza, modificando la sezione relativa alle dichiarazioni sulle misure cautelari e sulle condanne per i reati individuati dalla normativa di riferimento. Nello specifico, sono stati separati i dati del richiedente rispetto a quelli del nucleo familiare.
In questo modo, è stata quindi resa più semplice la compilazione del modello, e la dichiarazione del richiedente è stata scissa da quella relativa ai componenti del nucleo familiare per i quali non spetta il beneficio.
Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le regole in materia di controlli circa la presenza di condanne che fanno scattare la revoca del reddito di cittadinanza, in particolare i reati individuati dal comma 3, articolo 7 del decreto legge n. 4/2019, che prevede quanto segue:
“Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.