Regime forfettario 2023: cosa cambia e chi resta escluso
Regime forfettario, arrivano novità importanti dalla Legge di Bilancio 2023. Il Governo Meloni, infatti, pare intenzionato ad alzare a 85 mila euro il tetto massimo di reddito per poter accedere al regime di tassazione agevolato. Vediamo nel seguente articolo cosa dovrebbe cambiare a partire dal prossimo 1° gennaio.
Regime forfettario: platea più ampia dal 1° gennaio 2023.
Nella prossima Legge di Bilancio, infatti, è previsto l’innalzamento da 65 mila a 85 mila euro del tetto massimo di reddito da rispettare per poter beneficiare del regime di tassazione agevolato. Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
Regime forfettario 2023: come funziona
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali, introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 con l’obiettivo di garantire alcune semplificazioni sia a livello di tassazione che a livello contabile e rinnovato dalla prossima Legge di Bilancio.
In seguito a quanto previsto nella nuova Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2023 il sistema prevede l’applicazione di un’aliquota fissa su ricavi e compensi fino ad un massimo di 85.000 euro annui(e non più 65.000):
- al 15% per la generalità delle partite IVA;
- al 5% per le start up.
Per calcolare quante tasse si pagano effettivamente, quindi, è necessario moltiplicare l’importo fatturato per l’aliquota fiscale del 15% (o del 5% se si è una start up) e successivamente moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente di redditività.
Regime forfettario 2023: le categorie escluse
Confermate, invece, le categorie di contribuenti che non possono accedere alla tassazione agevolata:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);
- i titolari di quote in società di persone in qualsiasi percentuale;
- i titolari di quote srl e associazioni che permettono il controllo.